Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Revoca del mandato legittima solo se il difensore non agisce in concreto a tutela del cliente. (Cass., Sez. I, 2 luglio 2021 n. 18770)

La Cassazione, con la sentenza in commento, nell’ambito di una più ampia controversia societaria familiare, affronta il tema della revoca del mandato al difensore nominato dal garante in favore del soggetto garantito.

All’esito di un contenzioso era stata sottoscritta una transazione in cui la soccombente Tizia, si obbligava a tenere indenne la vittoriosa figlia Sempronia in caso di pretese fiscali dirette a contestare l’effettiva misura degli importi transattivi ricevuti, a condizione che, nel caso di contestazione fiscale in danno della figlia, nel collegio difensivo fosse presente un fiscalista di fiducia della stessa Tizia.

Instauratosi un successivo contenzioso tributario per la plusvalenza da cessione di partecipazione contestata a Sempronia, quest’ultima decideva di non includere nel collegio difensivo il fiscalista di fiducia della madre, contravvenendo così agli accordi assunti in sede di transazione.

Sempre in occasione di detto contenzioso, veniva alla luce una donazione di una parte delle partecipazioni societarie detenute da Sempronia a favore del suo convivente.

La circostanza dà vita ad un nuovo contenzioso tra madre, figlia ed altri soggetti coinvolti nelle vicende societarie della famiglia per risarcimento dei danni, in misura pari al versamento transattivo corrisposto alla figlia Sempronia che arriva fino in Cassazione.

Tra i motivi di ricorso in Cassazione da parte della madre c’è anche la erronea interpretazione da parte della Corte territoriale della clausola di manleva contenuta nella transazione sottoscritta con la figlia.

Sosteneva infatti la madre che il patto di manleva nei confronti della figlia doveva considerarsi decaduto per aver quest’ultima revocato il mandato al difensore fiscalista scelto dalla madre, circostanza che costituiva la condizione del patto di manleva stesso.

La Corte d’Appello ha invece ritenuto che la decisione di revocare il mandato al proprio difensore scelto da un terzo è “insindacabile” poichè conforme al principio secondo cui tra l’assistito e l’avvocato che ne assume la difesa deve sussistere un rapporto fiduciario.

Pertanto, aveva concluso per la piena validità della transazione rigettando la domanda della madre.

La Cassazione fa invece un ragionamento parzialmente diverso, rilevando che l’interpretazione data dalla Corte territoriale, finirebbe per costituire un limite all’ammissibilità nell’ordinamento del patto di gestione della lite, pacificamente riconosciuto, consentendo al garantito di sottrarsi a tale patto solo che per qualsivoglia motivo, ritenga essere venuta meno la sua fiducia nel difensore nominato dal garante.

Occorre invece trovare un punto di equilibrio tra patto di gestione della lite nella parte in cui prevede la nomina, in via esclusiva o concorrente, di un difensore da parte del garante e rispetto del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista.

Alla luce di ciò, solo l’accertato svolgimento in concreto dell’attività difensiva non nell’interesse del patrocinato potrà consentire al medesimo la revoca di colui che non agisca, in concreto, come suo effettivo “difensore” senza con ciò violare il patto di gestione della lite.

Pertanto la Suprema Corte cassa con rinvio alla Corte d’Appello affinchè costei proceda ad un nuovo esame della controversia applicando il principio di diritto sopra esposto.

A cura di Corinna Cappelli