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giurisprudenza

Ricorre omessa pronuncia sulla domanda di aumento del compenso per la redazione dell’atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, qualora la motivazione non contenga espressamente o implicitamente le ragioni di rigetto (Cass., Sez. II, Ord., 18 agosto 2021, n. 23088)

La pronuncia in commento trae origine da una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di una controversia civile, accolta con decreto ingiuntivo emesso dalla Corte d’Appello di Napoli ai sensi dell’art. 3 L. 2001 n. 89.
Il ricorrente, infatti, dapprima propone opposizione avverso tale decreto (ex art. 5-ter L. cit.), al fine di ottenere un incremento dell’equo indennizzo riconosciuto dal giudice monitorio nella misura di € 3.920,00; e poi propone ricorso per cassazione contro il decreto con cui la Corte d’Appello, pur aumentando l’indennizzo fino a € 5.880,00 in accoglimento dell’opposizione, aveva a suo dire liquidato le spese processuali in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
In particolare, fra i vari motivi formulati il ricorrente denuncia anche, in relazione all’art. 360 c.p.c. c.1 n. 4, la nullità del decreto e del procedimento per omessa pronuncia sulla istanza di maggiorazione dei compensi ai sensi dell’art. 4 c.1-bis del D.M. n. 55/2014 (comma inserito dal D.M. n.37/2018 e applicabile alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018); il quale articolo stabilisce che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.
La Cassazione accoglie tale motivo, rilevando che effettivamente la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciare su tale istanza (formulata in relazione a entrambe le fasi del giudizio, monitoria e di opposizione), nonostante essa avesse una sua autonomia nell’ambito della liquidazione delle spese, che impediva di ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, una ipotesi di rigetto implicito.
Siffatta ipotesi, aggiunge la S.C., ricorre infatti solo quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (in tal senso Cass. n. 24155/2017); mentre nel caso di specie nessuno degli argomenti usati dalla Corte d’Appello, in relazione alla liquidazione delle spese, si poneva in termini di incompatibilità logico-giuridica con l’eventuale riconoscimento della pretesa.
Conseguentemente, il decreto impugnato viene cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

A cura di Stefano Valerio Miranda