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giurisprudenza

Ricorso privo di sottoscrizione digitale: la paternità dell’atto può essere desunta dalla pec e dall’attestazione di conformità dell’avvocato dello Stato. (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2024, n. 6477)

Le Sezioni Unite della Corte hanno esaminato un caso relativo a un ricorso per cassazione presentato in formato digitale per conto di AdE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato secondo quanto prescritto dalla legge. Tuttavia, questo ricorso digitale mancava della firma dell’autore, sollevando quindi un’eccezione di inammissibilità a causa dell’assenza di un atto formalmente valido dalla parte a cui era stato notificato in formato digitale. La Corte, richiamando un precedente recente, ha ribadito l’importanza cruciale della firma dell’autore, stabilendo che l’assenza di essa comporta l’inesistenza dell’atto solo se non è possibile determinarlo attraverso altri elementi che forniscono certezza sulla sua identità.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso principalmente perché era chiara l’origine della notifica dell’atto da parte dell’Avvocatura dello Stato, la quale difende l’agenzia in modo intercambiabile tra i suoi membri. Inoltre, è stato identificato in modo certo l’avvocato dello Stato che aveva redatto il ricorso, poiché risultava essere il firmatario nella versione cartacea del ricorso presentata (dato che al momento non era possibile depositare il ricorso in formato digitale), con l’attestazione di conformità della copia cartacea all’originale.

A cura di Simone Pesucci