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giurisprudenza

Rimessa alle Sezioni Unite la questione se il difensore d’ufficio, non abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, per tale ragione possa essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art.592 c.p.p. (Cass., Sez. I Pen., Ord., 16 febbraio 2016, n. 6326)

La sezione prima penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un’interessante questione ossia se il difensore d’ufficio non abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori possa essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art.592 c.p.p. nel caso in cui l’impugnazione sia dichiarata inammissibile proprio a causa di tale difetto di legittimazione. Nel caso di specie, il difensore d’ufficio ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo applicò la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. Il difensore d’ufficio, non abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori e al fine di superare tale impedimento giuridico, ha provveduto alla nomina di un sostittuo processuale ex rt.102. c.p.p. per tale incombente. La corte ha quindi evidenziato che il difensore d’ufficio può legittimamente delegare ad un sostituto processuale solo le facoltà ed i diritti di cui è titolare cosicché il sostituto soffre le stesse limitazioni processuali del sostituito. Chiarito ciò, la Corte sottolinea come l’impugnazione proposta dal difensore non abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori possa equipararsi al caso in cui l’avvocato dell’imputato deceduto propone ricorso per cassazione; in questo ultimo caso, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto al difensore che propone impugnazione nell’interesse dell’imputato che sa essere deceduto, la qualità di parte e, conseguentemente, a norma dell’art.592 c.p.p., è stato condannato al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione proposta.

A cura di Fabio Marongiu

 

Allegato:
6326-2016