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giurisprudenza

Rimessione in termini per il difensore che impugna con rito sbagliato il provvedimento di liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio (Cass., Sez. II Ord., 2 luglio 2010, n. 15812)

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia sul caso di un difensore che aveva proposto ricorso per cassazione, nelle forme e termini del rito penale, avverso il provvedimento di liquidazione dei propri compensi per la difesa di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Attraverso chiari passaggi argomentativi, la Suprema Corte giunge a statuire che: (a spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle impugnazioni contro i provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio (anche se emessi dal giudice penale); (b che tale statuizione è frutto di overruling, poiché fissata dalla pronuncia a SS.UU. Civili n. 19161/2009 che ha innovato il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale; (c che la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Corte ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e che il mezzo tecnico per darle protezione è l’istituto della rimessione in termini; (d che all’applicazione della rimessione in termini non osta la mancanza di una istanza di parte, poiché nella specie la causa di decadenza è ben conosciuta dal giudice.
Alla luce di tali principi, la Corte stabilisce che il difensore deve essere rimesso in termini affinché possa proporre e notificare il ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, escludendo che la sua impugnazione “possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto(…) discenda dall’overrulling.”.
Tale principio di diritto sembra essere di grande attualità.

A cura di Graziella Sarno