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giurisprudenza

Rinunciare preventivamente a tutti gli incarichi prima di agire giudizialmente contro il cliente è dovere inderogabile (C.N.F., Sent., 5 luglio 2024, n. 290)

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense affronta un caso di violazione dell’art. 34 del Codice Deontologico Forense, riguardante due avvocati dello Studio Alpha che hanno agito giudizialmente contro una propria cliente per il recupero di crediti professionali, continuando a rappresentarla in altri procedimenti.
Il CNF ha confermato la decisione disciplinare di primo grado, respingendo il ricorso degli avvocati. La motivazione si basa sul carattere inderogabile dell’art. 34 CDF, che impone all’avvocato di rinunciare preventivamente a tutti gli incarichi ricevuti dal cliente prima di agire giudizialmente contro di lui per il pagamento dei compensi. Tale norma ha natura pubblicistica e non può essere derogata nemmeno con il consenso del cliente, essendo posta a tutela non solo del singolo rapporto professionale ma dell’intera categoria forense.
Il CNF ha inoltre precisato che per l’integrazione dell’illecito disciplinare è sufficiente la “suitas”, ovvero la volontà consapevole dell’atto, senza necessità di provare dolo o colpa specifica. Nel caso di specie, gli avvocati erano pienamente consapevoli del divieto deontologico, come emerso dalle testimonianze acquisite, ma hanno comunque scelto di violarlo ritenendo che il consenso della cliente potesse legittimare la loro condotta. La sentenza ha quindi confermato per l’avv. [A] la sanzione della censura e per l’avv. [B] il richiamo verbale, in considerazione del suo ruolo più marginale nella vicenda.
La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza della Cassazione n. 7030/2021, secondo cui il conflitto di interessi sussiste ogni qualvolta l’avvocato si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, indipendentemente dalle ragioni sottostanti e dal consenso eventualmente prestato dal cliente.

A cura di Raffaella Bianconi

Allegato:
2024-290