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giurisprudenza

Risarcimento da perdita di chanches per l’avvocato nel caso di omesso o inesatto inserimento dei propri dati identificativi online e sugli elenchi telefonici cartacei (Cass., Sez. III, Ord., 8 giugno 2018, n. 14916)

Un avvocato conveniva in giudizio una nota società di servizi internet ed una famosa società attiva nel settore della pubblicità telefonica, chiedendone la condanna in solido al risarcimento danni, patrimoniali e d’immagine per il mancato e inesatto inserimento dei propri dati identificativi negli elenchi online e nelle rispettive guide cartacee.

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande attoree e la decisione veniva poi confermata anche dalla competente Corte di Appello, dinanzi alla quale il legale aveva impugnato la sentenza di primo grado. La parte più interessante della pronuncia della Corte territoriale era quella afferente alla richiesta di risarcimento da perdita di chances, che era però rigettata per l’asserita mancanza della prova del danno. Infatti secondo il giudicante era impensabile che la scelta del legale avvenisse solamente tramite la mera consultazione degli elenchi telefonici, trattandosi di prestazioni professionali dal carattere personale e condizionate in larga misura dal principio dell’intuitus personae. In particolare avverso quest’ultimo punto della sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. Ebbene la Suprema Corte ribaltando le due precedenti pronunce riteneva fondato il motivo afferente all’adozione di erronee premesse definitorie circa la consistenza del danno da perdita di chances, ritenendo adempiuto da parte del legale il relativo onere probatorio. In punto di diritto e alla luce del costante insegnamento espresso dalla giurisprudenza della Corte, nella sentenza in oggetto si afferma che “il danno patrimoniale da perdita di chance consiste non nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo secondo una valutazione da effettuare ex ante da ricondursi diacronicamente al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale”. L’incertezza – secondo i giudici della Corte – è il presupposto e l’essenza stessa di questo genere di danno, inteso come l’impossibilità oggettiva di affermare con relativa sicurezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe conseguito o meno. Infine a questo riguardo la Suprema Corte ha ricordato, come in altre fattispecie analoghe abbia più volte affermato che “quello che rileva in caso di mancato od inesatto inserimento nell’elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela rispetto alla quale nessuna prova della perdita può essere pretesa se non in termini di possibilità e perdita di chance suscettibile anch’essa di valutazione equitativa”. La Corte ha poi concluso sottolineando come tale diritto assuma una maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività di carattere professionale.

 

A cura di Brando Mazzolai