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giurisprudenza

Risarcisce i danni l’avvocato che in un giudizio risarcitorio non chiama in causa l’assicurazione della parte assistita (Cass., Sez. III, Ord., 13 settembre 2023, n. 26470)

L’ordinanza in commento si pronuncia sul ricorso in cassazione proposto da un avvocato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna di primo grado per responsabilità professionale nei confronti di una clinica privata sua cliente.

In un giudizio risarcitorio promosso dai genitori di un bambino nato presso tale casa di cura, conclusosi con la condanna di quest’ultima al pagamento di una somma ingente, l’avvocato aveva infatti omesso di chiamare in causa la compagnia assicurativa con la quale la sua assistita aveva stipulato polizza di responsabilità civile, così impedendo che questa fosse tenuta indenne quantomeno nei limiti della somma inferiore prevista come massimale; motivo per cui il legale veniva condannato a risarcire il danno arrecato alla clinica in conseguenza di tale omissione, pari appunto all’importo del massimale di polizza.

Senonché, l’avvocato ricorre in cassazione deducendo, fra l’altro, di aver ricevuto dalla casa di cura un mandato alle liti che non faceva alcun cenno alla facoltà di chiamare in causa terzi; nonché l’indubbia responsabilità della casa di cura per non aver neppure provveduto tempestivamente alla denuncia di sinistro.

Tuttavia, la Corte rigetta il ricorso, rilevando che la procura conferita all’avvocato, pur senza riferimento espresso alla facoltà di chiamare in causa terzi, fosse sufficiente a tale scopo, in base al principio secondo cui al difensore è attribuito il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia impropria (Cass. S.U. 2016/4909 e Cass. 2018/20898).

Ma soprattutto per la Cassazione dirimente è l’avvenuta stipula, tra il legale e la casa di cura assistita, di una convenzione, in base alla quale l’avvocato era incaricato di gestire tutta l’attività giudiziale e stragiudiziale, di consulenza e assistenza, in cui la clinica sarebbe stata coinvolta.

Di conseguenza era compito del legale provvedere alla denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa e alla sua chiamata in giudizio, e comunque, anche a voler ritenere il contrario, l’avvocato avrebbe dovuto informare e sollecitare la casa di cura circa la necessità di attivare la polizza e di chiamare in giudizio la compagnia sulla base del dovere di diligenza professionale su di lui gravante.

Ne deriva, pertanto, la responsabilità del legale, alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza la sua condotta omissiva, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici.

A cura di Stefano Valerio Miranda