Con la sentenza in commento i Giudici di Legittimità confermano innanzi tutto la qualifica dell’amministratore di sostegno, al quale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dal Giudice Tutelare va attribuita la veste e la qualità di pubblico ufficiale al pari del tutore. In conseguenza di tale necessaria premessa, la Suprema Corte riconduce all’ipotesi del delitto di abuso di ufficio, nella forma tentata, la condotta dell’amministratore di sostegno che, in evidente violazione di legge – ravvisata nell’inosservanza da parte dell’amministratore dei propri compiti istituzionali -, ponga in essere atti idonei in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto ovvero al raggiungimento di interessi personali a discapito degli interessi patrimoniali del beneficiario della misura. Nel caso di specie era stato accertato come tutta l’operazione realizzata dalla ricorrente per conto del proprio amministrato fosse volta a consentire alla stessa di ottenere la disponibilità di un appartamento a condizioni vantaggiose, nello stesso palazzo dove era già ubicato lo studio professionale della medesima. L’operazione avrebbe dunque comportato un uso indebito dell’immobile, acquistato dall’amministrato, in quanto finalizzata a soddisfare in maniera preponderante interessi privati dell’amministratrice di sostegno.
A cura di Elena Borsotti