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giurisprudenza

Rito sommario di cognizione e inammissibilità della domanda in via riconvenzionale: una parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253)

Con un’importante sentenza additiva la Corte Costituzionale è intervenuta a ridefinire la disciplina del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la causa principale e quella in via riconvenzionale nel rito sommario di cognizione.
Il giudice rimettente, nel ripercorrere i fatti oggetto del giudizio, riferiva che con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., gli eredi nominati in un testamento olografo avevano agito nei confronti del proprio genitore perché in possesso dei beni devoluti in successione agli stessi, chiedendone la restituzione. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, domandava in via riconvenzionale l’accertamento della nullità del predetto testamento, affermando la propria qualità di erede in virtù di un precedente testamento pubblico.
Il Tribunale adito evidenziava come, nel caso de quo, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto – in quanto demandata alla decisione del tribunale in composizione collegiale – avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., essendo il rito sommario di cognizione attivabile solo per la risoluzione delle cause attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. In altre parole, in punto di rilevanza, si evidenziava come il giudice nell’applicare pedissequamente la norma in oggetto avrebbe dovuto respingere in ogni caso la domanda riconvenzionale che, introducendo una causa di competenza del tribunale in composizione collegiale, non avrebbe potuto essere proposta con il rito del procedimento sommario.
Ad avviso del giudice rimettente la disposizione in questione si poneva in violazione sia del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., atteso che la decisione separata delle due cause determinerebbe un contrasto di giudicati, sia in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto la disposizione censurata consentirebbe al ricorrente, in violazione del diritto di difesa del convenuto, di abusare dei propri poteri processuali.
La Corte costituzionale, ritenuta ammissibile e rilevante la questione, osserva innanzitutto come allo scopo di prevenire un conflitto pratico di giudicati, il codice di procedura civile già individui una serie di meccanismi volti a evitare la loro trattazione separata (ex art. 34 cod. proc. civ.) , assicurando il cosiddetto simultaneus processus. Principio, invece, vanificato dalla disposizione processuale in oggetto diretta ad imporre un’automatica declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale non consentendo al giudice di valutare l’opportunità di una trattazione congiunta o in alternativa di un mutamento di rito.
Le conseguenze eccessive e, dunque, irragionevoli del dettato normativo, conduce il ragionamento della Corte ad affermare che, in caso di connessione per pregiudizialità necessaria tra cause, il giudice deve poter valutare le ragioni del convenuto a fronte di quelle dell’attore, avendo poi la facoltà di trattare congiuntamente le due domande.
Alla luce di ciò la Corte, nel pronunciare una sentenza manipolativa di tipo additivo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, “nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

A cura di Brando Mazzolai