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giurisprudenza

Sanzionato l’avvocato che risponde con ingiustificato ritardo alla richiesta di informazioni del cliente (Garante Privacy, Provv., 27 gennaio 2022, n. 17)

Con la pronuncia in oggetto il Garante della Privacy ha sanzionato l’ingiustificato ritardo di un avvocato nel fornire specifiche informazioni relative ad un proprio assistito, parte civile in un procedimento penale.
Il legale, aveva ricevuto, in data 25 marzo 2021, una istanza di esercizio dei diritti di cui agli articoli 12, 15 e segg. del RGPD da parte dell’interessato.
Con successiva email in data 5 maggio 2021 l’interessato comunicava all’Autorità Garante di non aver ricevuto alcun riscontro alla sua richiesta. Per tale ragione il Garante avviava un procedimento di indagine, invitando l’avvocato a comunicare, entro venti giorni, se intendesse esercitare la facoltà di adesione spontanea alla richiesta del reclamante.
Il legale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento n. 1/2019, produceva memoria difensiva elencando, i motivi per i quali non era stato in grado di rispettare i termini stabiliti dall’art. 12, paragrafo 3, del RGPD.
L’art. 12 paragrafo 3, del RGPD prevede che trascorso un mese dalla richiesta il termine per fornire il riscontro può essere prorogato di due mesi, se necessario, “tenuto conto della complessità e del numero delle richieste”, ma che il titolare del trattamento deve comunque informare l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, “entro un mese dal ricevimento della richiesta”. Nel caso di specie infatti il legale non aveva provveduto a comunicare all’interessato né le cause del ritardo né la proroga dei termini.
L’Autorità Garante ha ritenuto di non poter giustificare la condotta del legale che, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ha unilateralmente prorogato il termine di legge omettendo di adempiere all’obbligo di informativa prescritto dalla disciplina privacy.
Alla luce delle suddette argomentazioni l’Autorità anche in considerazione della lieve entità del danno, dell’adempimento spontaneo seppur tardivo della richiesta e dell’assenza di precedenti violazioni, ha ritenuto di dover ammonire ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b) del RGPD, l’avvocato, per aver violato l’art. 12, par. 3, del RGPD.

 

A cura di Brando Mazzolai