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giurisprudenza

Sanzione disciplinare per l’avvocato che moltiplica l’attività processuale contro un debitore (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017 n. 961)

La Suprema Corte, nel caso in esame, condanna gli avvocati (sia lo studio dominus che lo studio domiciliatario) che, all’interno di un procedimento di esecuzione presso terzi, si erano procurati, per il medesimo cliente e contro il medesimo debitore, una pluralità di titoli per ogni singolo credito maturato, notificando una pluralità di atti di precetto e quindi attivandosi con una esecuzione forzata all’interno della quale agire con numerosi atti di intervento al fine di aumentare fittiziamente i propri onorari.
In prima istanza erano già stati colpiti da procedimento disciplinare per violazione dell’art. 49 del codice deontologico: il COA però prosciolse i domiciliatari da ogni addebito ritenendo responsabili soli titolari della causa. Con ricorso al CNF si videro ridurre la pena da quattro mesi a, rispettivamente, due e tre mesi;
A questo punto gli avvocati adivano la suprema corte che, con sentenza del 2013, accolse il ricorso annullando la sentenza del CNF.
Il CNF ha quindi riformulato la sentenza riducendo la sanzione, rispettivamente, alla censura e a mesi tre di sospensione.
Su tale seconda sentenza si presentava nuovo ricorso in cassazione, a sezioni unite.
La Suprema Corte rileva come il CNF correttamente abbia effettuato una revisione della precedente pronuncia e per tali motivi non ritiene di dover cassare la nuova sentenza; per tali motivi rigetta il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle psese legali.

A cura di Simone Pesucci