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giurisprudenza

Scissione degli effetti sostanziali della notificazione: solo quando un atto stragiudiziale non possa produrre gli stessi effetti (Cass., Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 30381)

La sentenza in oggetto si fa apprezzare per l’esplicito chiarimento reso sull’ambito di applicazione della regola per cui la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario investe anche gli effetti sostanziali dell’atto processuale notificato.

Una vittima di incidente stradale chiamava in causa la compagnia d’assicurazione del danneggiante, la quale eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio, così vincendo in primo e secondo grado.

Il danneggiato, con ricorso in Cassazione, lamentava la falsa applicazione della regola dapprima richiamata poiché egli aveva depositato l’atto di citazione nelle mani dell’ufficiale giudiziario prima della scadenza del termine prescrizionale eccepitogli.

La Corte, avuto riguardo ai precedenti in tema, chiarisce in maniera netta che la regola della scissione investe anche gli effetti sostanziali di un atto processuale nella sua procedura di notifica soltanto nel caso in cui un atto stragiudiziale non possa produrre gli stessi effetti; e nel caso di specie, poiché sarebbe stato ben possibile per il ricorrente interrompere il termine relativo alla prescrizione anche con atto stragiudiziale, deve conseguentemente applicarsi l’art. 1334 c.c. e non la specifica regola processuale invocata.

A cura di Alessandro Marchini