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giurisprudenza

Se il Console Generale cancella il sito web con la lista degli avvocati accreditati, il risarcimento del danno all’immagine va richiesto al Giudice Amministrativo (Cass., Sez. Un., 8 giugno 2015, n. 11770)

La causa per il risarcimento del danno patito da un avvocato, in seguito alla sua cancellazione dalla lista degli studi legali accreditati presso l’autorità consolare e pubblicata sul sito del Consolato Generale Italiano in Svizzera, deve essere proposta davanti al Tar.
Ritengono infatti le Sezioni Unite che, tra le funzioni ed i poteri di un Consolato Generale all’estero, rientri sicuramente quello di creare ed eventualmente oscurare, alcune sezioni del sito web del Consolato stesso.
Orbene, anche la lista evidenziata all’interno del sito e riportante il nominativo degli studi legali italiani accreditati presso il Consolato per l’assistenza dei cittadini italiani in quello stato, può essere dal Console stesso cancellata con un proprio provvedimento autoritativo.
Alla luce di ciò, la controversia risarcitoria conseguente l’esercizio dell’attività amministrativa, esercitata discrezionalmente dal Console Generale, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

A cura di Lapo Mariani