Con la sentenza in commento la sezione lavoro del Tribunale Civile di Parma fornisce un’importante interpretazione circa l’ambito di applicazione della disciplina in materia di tutela avverso i licenziamenti illegittimi prevista dal D.lgs. n. 23/2015.
In particolare viene stabilito che “la conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 23/2015 sia solo quella negoziale e non anche quella giudiziale. E ciò in quanto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato operata in sede giudiziale comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, ossia sin dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo determinato.
Pertanto ai licenziamenti comminati nei confronti di lavoratori che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015, abbiano visto il proprio rapporto a tempo determinato convertirsi in un rapporto a tempo indeterminato per effetto di una statuizione giudiziale, si applica la tutela prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970.
Nel caso in esame il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di conversione giudiziale intervenuta il 6.6.2015, impugnava il comminato licenziamento orale. Il Giudice del Lavoro, in base al suddetto ragionamento e ritenuta dimostrata la sussistenza di un licenziamento orale, disponeva in favore del lavoratore la tutela prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970, ritenendo dunque inapplicabile la disciplina di cui al successivo D.lgs. n. 23/2015.
A cura di Silvia Ventura