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giurisprudenza

Se il rapporto di lavoro sorto a tempo determinato prima del 7.3.2015 viene convertito a tempo indeterminato dopo tale data in via giudiziale, al licenziamento si applica la disciplina prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 (Tribunale di Parma, Sez. Lav., Sent., 18 febbraio 2019, n. 383)

Con la sentenza in commento la sezione lavoro del Tribunale Civile di Parma fornisce un’importante interpretazione circa l’ambito di applicazione della disciplina in materia di tutela avverso i licenziamenti illegittimi prevista dal D.lgs. n. 23/2015.

In particolare viene stabilito che “la conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 23/2015 sia solo quella negoziale e non anche quella giudiziale. E ciò in quanto la trasformazione del rapporto di  lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato operata in sede giudiziale comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, ossia sin dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo determinato.

Pertanto ai licenziamenti comminati nei confronti di lavoratori che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015, abbiano visto il proprio rapporto a tempo determinato convertirsi in un rapporto a tempo indeterminato per effetto di una statuizione giudiziale, si applica la tutela prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970.

Nel caso in esame il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di conversione giudiziale intervenuta il 6.6.2015, impugnava il comminato licenziamento orale. Il Giudice del Lavoro, in base al suddetto ragionamento e ritenuta dimostrata la sussistenza di un licenziamento orale, disponeva in favore del lavoratore la tutela prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970, ritenendo dunque inapplicabile la disciplina di cui al successivo D.lgs. n. 23/2015.

A cura di Silvia Ventura