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giurisprudenza

Se l’avvocato agisce per il recupero di un determinato credito verso il cliente, questi dovrà dimostrare l’efficacia estintiva del pagamento, che non può ritenersi provata sulla base del rilievo che il legale non abbia specificatamente contestato la ricezione della somma (Cass., Sez. II, Ord., 9 novembre 2018, n. 28779)

La Corte di Cassazione ha affermato che se l’avvocato agisce per il pagamento di un determinato credito contro il cliente, che a sua volta, eccepisce di avere già pagato nel corso del tempo una somma di denaro molto maggiore rispetto a quella richiesta, riferita a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del pagamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che l’avvocato non abbia specificatamente contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l’inconguenza fra l’importo oggetto della domanda e quello oggetto della ricezione.

In altri termini, quando la relazione tra la pretesa e il pagamento non emerge ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento entro un ben determinato ambito, il debitore non può limitarsi a postulare genericamente la natura “omnicomprensiva” del pagamento.

Solamente di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva – ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito – l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, che controdeduce che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cfr. Cass. n. 20288/2011).

 

A cura di Guendalina Guttadauro