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giurisprudenza

Se l’avvocato fattura in ritardo al cliente merita la sanzione disciplinare (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21962)

Con la pronuncia n. 21962 del 30 luglio scorso le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto da un avvocato, sanzionato dal proprio Consiglio dell’Ordine per aver fatturato in ritardo al proprio cliente, con ciò confermando la sanzione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia.

Nello specifico, il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine aveva ad oggetto la tardiva fatturazione da parte del legale dei compensi ricevuti da un cliente e si era concluso con la sanzione della censura a carico del professionista.

Quest’ultimo aveva quindi impugnato la sanzione inflittagli, lamentando l’errata ricostruzione istruttoria della vicenda, in quanto il ritardo nell’emissione della fattura sarebbe stato imputabile alla condotta confusa del cliente che era solito frazionare in più riprese i pagamenti dovuti. In particolare, l’avvocato sosteneva che le fatture in questione erano state emesse in corrispondenza dei pagamenti dilazionati e non appena erano stati resi noti dal cliente i dati necessari alla fatturazione.

Tuttavia, la sanzione irrogata veniva confermata dal Consiglio Nazionale Forense e l’avvocato proponeva quindi ricorso dinanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali lo ritenevano però inammissibile.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 56 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, può avere ad oggetto soltanto questioni relative all’incompetenza, all’eccesso di potere ed alla violazione di legge, considerato che trattasi di un controllo di legittimità della decisione del giudice disciplinare, dal quale sono esclusi accertamenti in fatto e apprezzamenti sulla rilevanza delle questioni di fatto rispetto all’imputazione, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, che si manifesta solo in un “uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito”.

Conseguentemente, ritenendo di non potere entrare nel merito della valutazione effettuata dal giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza, la sanzione della censura è stata definitivamente confermata.

A cura di Cosimo Cappelli