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giurisprudenza

Se uno degli allegati trasmessi via pec non è firmato, il ricorso per Cassazione è inammissibile? (Cass., Sez. IV Pen., 23 maggio 2023, n. 22135)

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha affrontato il tema dell’inammissibilità del ricorso per omissione della firma digitale di uno degli allegati.

Nel caso di specie il difensore deduceva di aver presentato il ricorso via pec completo di firma digitale quanto all’atto di impugnazione e alla procura speciale. Oltre a ciò, il difensore aveva allegato a titolo di cortesia e per completezza la sentenza impugnata sprovvista di firma digitale.

La Corte richiama l’art. 24 del D.L. n. 137 del 2020 a seguito della conversione nella L. n. 176 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), che ha previsto ulteriori casi di inammissibilità delle impugnazioni telematiche rispetto a quanto stabilito dall’art 591 c.p.p. In particolare al comma 6-sexies lett. b) della legge suddetta si specifica che l’impugnazione è altresì inammissibile “quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale”.

La Corte sul punto conferma l’esistenza di varie interpretazioni giurisprudenziali in riferimento all’omissione della firma digitale di uno degli allegati trasmessi con ricorso in Cassazione (ex multis da ultimo Cass. pem n. 24766/2022). Vero è che, come specifica la Corte, la scelta del legislatore è proprio quella di “onerare la parte di garantire la legittima “provenienza” del documento che intende allegare, con un rigore formale che trova fondamento proprio in considerazione della natura telematica della impugnazione prevista in via straordinaria dalla normativa emergenziale”. In altre parole il mancato rispetto delle formalità poste a garanzia della autenticità e legittima provenienza del documento allegato, escluderebbe ab origine la possibilità per il Giudice di procedere all’analisi del contenuto del documento stesso.

Nonostante ciò la Corte afferma che in forza dell’art. 164, comma 4, disp. att. c.p.p. (disposizione oggi in realtà abrogata) fosse onere della cancelleria del giudice formare il fascicolo da trasmettere alla Corte di Cassazione contenente copia del provvedimento impugnato. Tale norma vigente all’epoca dei fatti rendeva la produzione dell’allegato da parte del ricorrente una mera facoltà e non un requisito essenziale per il ricorso.

Alla luce di tale interpretazione la Corte ritiene coerente affermare che la ratio della norma fosse quella di assicurare attraverso la firma digitale la regolare produzione del fascicolo di parte solo per i documenti nella esclusiva disponibilità del ricorrente, giudicando superfluo l’invio del provvedimento impugnato. Quest’ultimo, infatti, secondo i giudici di legittimità avrebbe dovuto formare il fascicolo dell’autorità procedente onerando la stessa a provvedere d’ufficio alla sua trasmissione in Cassazione.

Per questi motivi, la Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.

 

A cura di Brando Mazzolai