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giurisprudenza

Senza mandato del cliente l’avvocato non può accedere al procedimento speciale di liquidazione per ottenere la parcella (Cass., Sez. II, 1 febbraio 2010, n. 2320)

La Suprema Corte ha stabilito, con la sentenza di seguito riportata, che in assenza di mandato, l’avvocato non può accedere al procedimento speciale di liquidazione per ottenere il pagamento della propria notula.
Nel caso in esame il legale aveva infatti attivato il procedimento speciale previsto dalla L. 794 del 1942 contro il mancato pagamento di notule per prestazioni professionali da parte di due presunti clienti che non avevano sottoscritto il mandato.
Il legale aveva difeso i convenuti in tre diversi procedimenti conclusi poi con la sua rinuncia al mandato.
La corte ha respinto il ricorso, poiché in assenza di mandato il procedimento avrebbe dovuto estendersi anche ad una fase di accertamento circa la posizione soggettiva delle persone che vengono invocate in solido nel pagamento di onorari scaturiti dichiaratamente da una attività giudiziale del legale.
Diversamente la Corte ha stabilito che l’avvocato in tal caso avrebbe dovuto attivare un ordinario procedimento di merito volto ad accertare l’identità dei convenuti quali clienti e conseguentemente a verificare l’attività professionale svolta per loro.
Conclude la sentenza che la procedura speciale infatti è praticabile esclusivamente quando non sia contestato, il rapporto professionale tra avvocato e cliente ed è in discussione solamente il quantum degli onorari spettanti.

A cura di Simone Pesucci