Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Separazione fra coniugi: all’avvocato spetta il compenso anche in relazione ai procedimenti incidentali (Cass., Sez. VI, Ord., 16 aprile 2021, n. 10195)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha stabilito che nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi spetta al Tribunale, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado, provvedere a liquidare le spese del procedimento davanti alla Corte di Appello investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, in quanto trattasi di una fase cautelare incidentale del giudizio principale.

La Corte sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il compenso per detti procedimenti incidentali sia compreso nell’ambito di quello riconosciuto all’avvocato per la fase istruttoria del giudizio principale, non avendo considerato il principio per cui nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del suddetto procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale.

Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto tener conto del procedimento incidentale nell’ambito della determinazione del compenso da riconoscere all’avvocato per l’attività svolta. Per questi motivi la Corte cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale prime cure, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.

A cura di Costanza Innocenti