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giurisprudenza

Sì al recupero dei tempi di permanenza dei figli in caso di pregressa impossibilità causa emergenza da Covid-19 (Corte d’Appello di Cagliari, Sez. I, Ord., 7 agosto 2020, n. 1509)

Il tema affrontato dalla Corte di Appello di Cagliari riveste ancora oggi particolare interesse a seguito del lungo periodo di restrizioni cui è stato sottoposto il Paese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

La pronuncia trae origine del reclamo presentato da un padre che chiedeva di poter recuperare i propri tempi di permanenza con il figlio minore, giorni cui aveva rinunciato a causa delle suddette restrizioni. Si opponeva la madre, adducendo che l’ex marito aveva mantenuto rapporti con il bambino attraverso le videochiamate effettuate in luogo delle giornate di sua spettanza.

La Corte d’Appello, richiamando i principi già esplicitati dapprima nella Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989 e successivamente nelle numerose pronunce della Corte EDU e della Corte di Cassazione, afferma che il mancato esercizio del diritto di visita del figlio, seppur determinato da ragioni oggettive e non dalla condotta del genitore collocatario, non esclude il diritto al recupero graduale dei tempi di visita persi, indispensabili per la costruzione e per il mantenimento di un rapporto pieno ed effettivo genitore-figlio, in attuazione del principio di bigenitorialità. La presenza fisica del genitore con il proprio figlio non può, infatti, essere paragonata ad una limitata presenza “virtuale” di una videochiamata, caratterizzata dalla limitazione del contatto fisico che è tipico di ogni rapporto. Sulla base di tali premesse, quindi, il Collegio autorizza il padre a protrarre i tempi di permanenza presso di sé del bambino, con modalità condivise insieme alla madre, fino al pieno recupero delle giornate perse a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

A cura di Costanza Innocenti