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giurisprudenza

Sì al rimborso delle spese sostenute dal difensore per il recupero del proprio onorario (Cass., Sez. VI, Ord., 11 giugno, n. 16585)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di compensi professionali, il difensore ha diritto di richiedere all’erario tutte le spese sostenute per le procedure finalizzate al recupero dell’onorario nei confronti del proprio assistito.

La pronuncia si fonda sul ricorso presentato da un Collega che aveva visto liquidarsi i compensi maturati in qualità di difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale, ad esclusione però del rimborso delle spese sostenute per il procedimento monitorio finalizzato al recupero del credito. Il Tribunale fondava la propria decisione sull’assunto che, affinché possa ritenersi che l’attività recuperatoria sia stata vanamente eseguita, è necessario che sia stata anche instaurata una procedura esecutiva, che nella specie mancava. La Corte, al contrario, ritiene che l’attività esecutiva non potesse essere in concreto esperita, essendo l’imputato divenuto irreperibile, seppur “di fatto”, e tale circostanza fosse stata provata dal Collega. Ad avviso del Collegio, infatti, il ricorrente aveva fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per recuperare il credito maturato nei confronti dell’assistito e, pertanto, le relative spese sino a quel momento sostenute dovevano essere rimborsate.

Per inciso, inoltre, la Corte ribadisce la sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p., e quella presunta ex lege ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di prime cure, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.

A cura di Costanza Innocenti