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giurisprudenza

Sono inammissibili i “motivi intrusi”, ossia quei motivi di appello inclusi in una parte dell’atto non dedicata ai motivi di diritto (Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643)

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato torna ad affermare il principio secondo cui sono inammissibili in appello i “motivi intrusi”, ossia quei motivi di ricorso che non siano contenuti nella parte dell’atto dedicata ai motivi di diritto, ma siano inseriti all’interno della parte dell’atto dedicata alle vicende fattuali o in una parte decettivamente rubricata “fatto e diritto”.

Nel caso di specie l’appellante aveva suddiviso l’atto di appello in una prima parte denominata “fatto e diritto” e in una seconda parte denominata “motivi del ricorso in appello”, riportando anche nella prima parte dell’atto alcune considerazioni di diritto.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha affermato che in virtù del generale principio di specificità dei motivi di appello, gli unici motivi di diritto ammissibili sono quelli contenuti nella parte dell’atto dedicata espressamente ai motivi di appello, non potendosi esaminare eventuali profili di censura contenuti, in maniera non chiara, all’interno della parte dedicata alla ricostruzione del fatto.

Secondo un condiviso orientamento, infatti, se il ricorso viene diviso in fatto e diritto, i motivi di censura della sentenza impugnata devono essere contenuti nella parte in diritto, risultando inammissibili i “motivi intrusi” contenuti in altre parti dell’atto, essendo altrimenti impossibile per l’interprete distinguere la mera riproposizione delle vicende fattuali e dei motivi già formulati in primo grado dalla vera e propria censura avverso le statuizioni contenute nella decisione impugnata.

A cura di Giovanni Taddei Elmi