Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Legittime le previsioni normative che disciplinano il corso per l’iscrizione all’Albo speciale dei “cassazionisti” organizzato dal CNF (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 ottobre 2019, n. 11487)

Con la sentenza in oggetto il TAR ha dichiarato la legittimità delle norme che attualmente disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento del corso per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori previsto dall’art. 22 l. n. 247/2012.

Anzitutto, secondo il TAR, detta norma di legge non è incostituzionale per disparità di trattamento fra gli avvocati formatisi o stabiliti in Italia e gli “avvocati” comunitari che ai sensi della l. n. 31/1982 possono svolgere singole ed occasionali prestazioni di patrocinio o consulenza in Italia, dal momento che questi ultimi, che non hanno l’obbligo di iscrizione negli Albi nazionali, non possono svolgere detta attività in maniera stabile e continuativa.

In secondo luogo non sono illegittime, né in contrasto con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza, le previsioni che attribuiscono al CNF in via esclusiva il compito di istituire e organizzare i corsi che conducono all’iscrizione nell’Albo dei “cassazionisti”, in quanto si tratta di una funzione pubblica che è legittimamente assegnata al CNF a presidio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e in particolare a garanzia dell’interesse pubblico alla idoneità professionale degli avvocati.

In terzo luogo, non sono illegittime neppure le norme del Regolamento del CNF che prevedono un esame di accesso al corso in questione che verte sul diritto processuale civile, penale e amministrativo nonché sulla giustizia costituzionale in quanto all’aspirante avvocato cassazionista è richiesta una cultura giuridica non già “a compartimenti stagni” bensì allargata a tutte le principale branche del diritto, dal momento che i vari settori della scienza giuridica sono tutti connessi tra loro e l’avvocato cassazionista può patrocinare dinanzi a tutte le corti cause afferenti materie diverse.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi