Nel caso in esame il CNF si trova ad esaminare il ricorso di un legale al quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del CDF in seguito alla condanna, in sede penale, a quattro anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 319, 319ter, 321 c.p.
Nel proprio ricorso il legale contesta l’errata applicazione del principio del favor rei alla fattispecie in esame. In particolare a dire del ricorrente, il CDD avrebbe dovuto contenere la sanzione nella misura massima di un anno in applicazione della previsione contenuta nel previgente art. 40 co. 1 n. 3 R.D.L. n. 1578 del 1933 applicabile ratione temporis.
Inoltre, dalla sanzione disciplinare irrogata, in ogni caso, avrebbe dovuto essere scomputato il periodo di sospensione cautelare già in precedenza scontato dall’incolpato.
Secondo il CNF il ricorso è fondato. Nel caso di specie, infatti, diversamente da quanto stabilito dal CDD competente, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina previgente l’entrata in vigore del NCDF che, per le fattispecie contestate all’incolpato, prevede l’applicazione della sospensione dall’esercizio della professione forense per un periodo compreso tra i due mesi ed un anno.
Alla sanzione così calcolata, il COA – organismo competente all’esecuzione delle sanzioni disciplinari – dovrà poi, d’ufficio ed in applicazione dell’art. 62, comma 8 della legge 247/2012 e all’articolo 35, comma 6 del Reg. 2/2014 CNF, determinare la sanzione residua tenuto conto della sospensione cautelare già scontata.
A cura di Sofia Lelmi