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giurisprudenza

Sospeso dall’esercizio dell’attività professionale per due anni l’avvocato amministratore di sostegno condannato in via definitiva per il reato di tentato abuso d’ufficio ai danni dell’amministrato (C.N.F., Sent., 20 dicembre 2022, n. 257)

Nel caso di specie il CNF è stato chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione, proposta dal COA coinvolto nella vicenda, della sentenza della Commissione Distrettuale di Disciplina, con la quale la stessa aveva dichiarato non esservi luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato incolpato per la violazione deontologica al medesimo ascritta, ritenendo prescritta la relativa azione disciplinare. Il CNF chiarito innanzitutto il mancato decorso del termine di prescrizione previsto nell’ambito disciplinare, ritiene al contrario perfettamente perfezionata la violazione disciplinare contestata all’avvocato amministratore di sostegno, per avere lo stesso richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare all’acquisto, per conto del soggetto amministrato, di bene immobile di proprietà del proprio coniuge. Risultava infatti che l’AdS avesse sottaciuto in tale ricorso autorizzativo e, comunque, in ogni altro atto depositato nella relativa procedura: a) che l’appartamento era gravato da ipoteca volontaria di primo grado per un importo di gran lunga superiore al prezzo di acquisto a garanzia di un mutuo fondiario, concesso direttamente all’amministratore di sostegno; b) che la società coinvolta dall’Ads come consulente per le questioni attinenti al patrimonio immobiliare della beneficiaria della misura, aveva quali soci e amministratori, l’architetto autore della perizia estimativa giurata degli immobili allegata al ricorso per l’autorizzazione all’acquisto (anch’essa priva di riferimento alcuno alla sopra citata iscrizione ipotecaria), ed il fratello dell’Amministratore di Sostegno, anch’esso architetto. Con la precisazione in ultimo che l’atto notarile di compravendita non si era perfezionato solo per la mancata partecipazione allo stesso dell’effettivo proprietario dei beni in oggetto, essendo al contrario comparsi l’AdS, il curatore speciale nominato ed il funzionario della banca, derivandone per l’effetto la fattispecie tentata del reato di abuso d’ufficio ai danni dell’amministrata, per la quale l’AdS era stato condannato in via definitiva in sede penale. Pertanto ritenuta la sussistenza dell’illecito disciplinare, viene dichiarata la responsabilità disciplinare dell’avvocato e comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due anni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti

Allegato:
257-2022