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giurisprudenza

Specializzazioni forensi e disciplina transitoria dei corsi di formazione: non deve sostenere la prova scritta e orale chi ha frequentato corsi che hanno tutti i requisiti previsti dall’art. 7 D.M. 144/2015 (TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 agosto 2023, n. 13156)

Con la sentenza in commento il TAR Lazio ha ritenuto immune da vizi la disciplina transitoria contenuta nell’art. 14 del D.M. n. 144/2015 e poi riprodotta nell’art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020, secondo la quale può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale, “l‘avvocato che abbia conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del medesimo regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247″. 

Tale norma, rispetto alla disciplina vigente “a regime”, impone, a chi abbia frequentato un corso di formazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Regolamento, di superare una prova scritta e orale; prova che viceversa non è prevista per chi frequenti e superi i corsi di formazione aventi i requisiti previsti dalla L. 247/2012 e dai DM 144/2015 e 163/2020 successivamente alla loro entrata in vigore. 

Il che ha fatto dubitare della sua legittimità chi, come il ricorrente, abbia frequentato e superato, prima dell’entrata in vigore del DM 163/2020, un corso di formazione avente i medesimi requisiti previsti dalla disciplina “a regime”.

Secondo il TAR Lazio, tuttavia, la norma impugnata non è illegittima, in quanto essa consente un’interpretazione che la rende immune dai vizi censurati. Detta disposizione, infatti, secondo la sentenza in esame, nel dettare la disciplina transitoria riguarda solo quei corsi che, pur non avendo tutti i requisiti previsti dalla L. 247/2012 e dai citati D.M., presentano comunque alcuni requisiti minimi (“di base”) previsti dall’art. 7, comma 12, D.M. 144/2015; mentre essa non si applicherebbe a quei corsi che, pur precedenti all’entrata in vigore di detto D.M., possiedono tutti i requisiti previsti dalle citate disposizioni normative (e non solo quelli minimi di cui all’art. 7, comma 12, D.M. 144/2015). 

Ne consegue che, secondo il TAR, possono, astrattamente, individuarsi tre tipologie di corsi organizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 163/2020:
1) i corsi che non rispettano alcuno dei requisiti di cui all’art. 7 del D.M. n. 144/2015, i quali non abilitano al conseguimento del titolo di specialista, nemmeno sottoponendosi alla prova valutativa;
2) i corsi che, pur non rispettando tutti i requisiti di cui all’art. 7 citato, abbiano comunque le caratteristiche “minime” di cui al comma 12 del medesimo articolo; tali corsi consentono ai loro partecipanti di sostenere le prove valutative per conseguire il titolo di specialista, secondo il disposto di cui all’art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020;
3) e infine i corsi – se, in ipotesi, esistenti – che abbiano rispettato tutti i requisiti indicati dall’art. 7 del D.M. n. 144/2015 e non solo quelli “minimi” di cui al comma 12 dell’articolo medesimo.
Questi ultimi corsi (sempre che possano essere effettivamente esistenti) consentono ai loro partecipanti di conseguire il titolo di specialista in via diretta, senza doversi sottoporre ad alcuna nuova procedura valutativa.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi