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giurisprudenza

Spetta al difensore domiciliatario il compenso per la fase di studio qualora lo stesso partecipi ad una ovvero più udienze (Cass., Sez. II, Ord., 26 agosto 2021, n. 23456)

In materia di compensi professionali dell’avvocato, la Suprema Corte riconosce come spettante all’avvocato domiciliatario il compenso anche per la fase di studio della controversia, qualora lo stesso abbia partecipato ad una ovvero più udienze. Chiariscono infatti i giudici di legittimità che, nel caso in cui il domiciliatario prenda parte anche ad una sola udienza, ciò presuppone che il predetto professionista debba studiarsi la causa al fine di poter replicare ad ogni eventuale deduzione e/o eccezione della parte avversa ed altresì ottemperare alle richieste di chiarimenti che in ogni momento possono pervenire da parte del giudice.

A cura di Elena Borsotti