Con l’ordinanza in esame la corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione ex art.15 D. LGS. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività prestata in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche nella ipotesi in cui detta attività sia stata svolta davanti al giudice tributario.
Nel caso di specie, l’avvocato di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha proposto istanza di liquidazione del suo compenso alla commissione provinciale tributaria. L’istanza è stata dichiarata inammissibile e l’avvocato ha proposto opposizione davanti al tribunale ai sensi dell’art.170 D.P.R. 115/02. Il tribunale, a sua volta, ha dichiarato con ordinanza inammissibile l’opposizione in quanto, ai sensi dell’art.15 D. LGS. 150/2011, l’opposizione deve proporsi davanti al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
La corte ha evidenziato che l’avvocato di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che impugna il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Il giudizio che si instaura con l’opposizione è un giudizio autonomo avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza ed alla liquidazione del compenso e non consequenziale a quello davanti al quale è stata prestata l’attività da liquidare.
A cura di Fabio Marongiu