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giurisprudenza

Spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione, proposta ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario (Cass., Sez. II, Ord., 1 febbraio 2023, n. 3027)

Con l’ordinanza in esame la corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione ex art.15 D. LGS. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività prestata in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche nella ipotesi in cui detta attività sia stata svolta davanti al giudice tributario.

Nel caso di specie, l’avvocato di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha proposto istanza di liquidazione del suo compenso alla commissione provinciale tributaria. L’istanza è stata dichiarata inammissibile e l’avvocato ha proposto opposizione davanti al tribunale ai sensi dell’art.170 D.P.R. 115/02. Il tribunale, a sua volta, ha dichiarato con ordinanza inammissibile l’opposizione in quanto, ai sensi dell’art.15 D. LGS. 150/2011, l’opposizione deve proporsi davanti al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

La corte ha evidenziato che l’avvocato di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che impugna il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Il giudizio che si instaura con l’opposizione è un giudizio autonomo avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza ed alla liquidazione del compenso e non consequenziale a quello davanti al quale è stata prestata l’attività da liquidare.

A cura di Fabio Marongiu