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giurisprudenza

Spetterebbe al convenuto opposto l’onere di avviare il procedimento di mediazione pena la revoca del decreto ingiuntivo (Trib. Firenze, Sez. III Civ., Dott. Guida, Ordinanza, 17 Gennaio 2016)

Il Tribunale di Firenze, nuovamente, ritorna sul tema dell’onere dell’avvio del procedimento di mediazione durante l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari con una pronuncia in contrasto.
Come è noto la tesi prevalente, confortata anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte (Sentenza 24629/2015), onera l’attore opponente dell’avvio del procedimento di mediazione, quale unica parte interessata, in caso, a giungere ad una completa revisione del proprio debito (prima contestandolo, con l’opposizione, poi tentando una mediazione con il creditore): secondo la Suprema Corte questa, oltre ad essere la soluzione più ragionevole (poiché il creditore non ha alcun interesse a vedersi ridotto il proprio credito) è anche una soluzione deflattiva in linea con il procedimento monitorio introdotto dal convenuto opposto.
L’ordinanza in esame rilegge tutta la Giurisprudenza sin qui passata (nonché le numerose pronunce di altra parte dello stesso Tribunale Fiorentino, sempre in linea con il pensiero della Corte di Cassazione) ma giunge a conclusioni diametralmente opposte, ribadendo che l’onere dell’avvio della mediazione spetti al convenuto opposto (e “attore in senso sostanziale”) pena l’improcedibilità della sua domanda (ovvero quella di conferma del decreto ingiuntivo) e quindi accoglimento dell’opposizione.
L’analisi si fonda sulla circostanza che l’avvio della mediazione non sia condizione di procedibilità (e quindi, in tal caso, possa sospendere i termini per proporre opposizione) della domanda dell’opponente, bensì sia procedimento successivo alle decisioni in tema di sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo: in questa fase, a procedura radicata, le parti riprenderebbero i ruoli propri del giudizio di opposizione di “attore in senso sostanziale” (l’opposto) e “convenuto in senso sostanziale” (l’opponente); ne consegue l’onere a carico del primo di avvio della mediazione.

A cura di Simone Pesucci