Con la sentenza n. 12905 del 14 maggio 2025, la Suprema Corte ha avuto modo di tornare nuovamente sulla questione del “dies a quo” per il calcolo degli interessi nel caso di mancato pagamento dei compensi professionali dell’avvocato.
La Cassazione ha ribadito che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ., competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. ord. 10.10.2022 n. 29351; Cass. 19.8.2022 n. 24973; Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611).
Inoltre, la Corte ha ribadito che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (ossia dal D.Lgs. n. 231/2002), manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, e volendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore, principio questo già ritenuto applicabile anche ai compensi degli avvocati (Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611).
A cura di Lisa Scarinzi