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giurisprudenza

Sul conferimento di incarico e sull’incertezza del pagamento dei compensi professionali a seguito di una procedura di revocatoria fallimentare (Cass., Sez. II, Ord., 7 febbraio 2021, n. 3698)

Nel caso in esame un avvocato chiedeva al proprio cliente il pagamento dei compensi relativi all’incarico professionale svolto in una procedura di revoca fallimentare. Si opponeva alla pretesa di pagamento il cliente – già ex commissario liquidatore della società – contestando di non aver conferito al legale alcun incarico a titolo personale ma solo in qualità di rappresentante della società ed eccependo, per tale ragione, il proprio difetto di legittimazione passiva. In primo grado il Tribunale accoglieva le ragioni del cliente, mentre in secondo grado i giudici ribaltavano l’esito della sentenza. Osservava la Corte territoriale che all’epoca del conferimento dell’incarico diretto a ottenere la revoca del fallimento della società, quest’ultima era ormai cessata da ben 8 anni. Pertanto, non vi era dubbio che la definitiva cessazione della suddetta società e la sua cancellazione dal registro delle imprese aveva comportato la definitiva cessazione del cliente dalla carica di liquidatore. La Corte di Cassazione accoglieva le motivazioni della sentenza di appello che aveva ritenuto di ascrivere al ricorrente, in proprio e non quale liquidatore della società il conferimento del mandato all’avvocato. I giudici di legittimità sul punto ricordavano come anche nell’atto introduttivo del giudizio per la revoca del fallimento, il cliente avesse fatto valere il suo interesse ad agire al fine di neutralizzare ogni riferibilità tra la dichiarazione di fallimento e la propria persona. Tanto rilevato, la Corte ha ritenuto provato che il mandato professionale all’avvocato fosse stato conferito in proprio dal cliente.

A cura di Brando Mazzolai