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giurisprudenza

Sul diritto agli onorari per i motivi aggiunti e sul rilievo probatorio del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine (Corte di appello di Firenze, 11 ottobre 2024, n. 1717)

Con la sentenza in oggetto la Corte di appello di Firenze si è pronunciata su una controversia tra un avvocato e una società sua cliente che aveva contestato la notula del professionista sostenendo che egli non avesse diritto ad alcun compenso aggiuntivo per l’atto di motivi aggiunti proposto dinanzi al TAR, in quanto da ricomprendersi nei compensi dovuti per la fase introduttiva del giudizio e non espressamente previsti dal DM 55/2014 nella versione vigente all’epoca dei fatti ossia prima della riforma del 2018, che ne ha sancito espressamente l’autonoma retribuibilità.

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato al riguardo che l’avvocato ha comunque diritto a uno specifico compenso per i motivi aggiunti proposti dinanzi al TAR, in aggiunta ai compensi dovuti per la fase introduttiva del giudizio, in quanto si tratta di un’attività ulteriore, contemplata dall’art. 43 del Codice del processo amministrativo, che assume una propria autonomia rispetto al ricorso introduttivo quando, come nella specie, contiene domande nuove ed è rivolta all’impugnazione di atti e/o provvedimenti diversi da quelli censurati con il ricorso introduttivo ovvero a far valere ulteriori ragioni di illegittimità. Secondo la Corte di appello, pertanto, sebbene il DM 55/2014 prima della riforma del 2018 (che ha eliminato la relativa lacuna) non prevedesse espressamente alcun compenso per i motivi aggiunti, non può comunque negarsi all’avvocato il diritto a uno specifico corrispettivo anche per tale attività, da determinarsi in base alle tariffe e agli usi.

In merito poi alla quantificazione degli onorari dovuti all’avvocato, la Corte di appello ha evidenziato che nel caso in esame l’ammontare della notula aveva ottenuto il preventivo visto di congruità da parte del Consiglio dell’Ordine che, pur non essendo vincolante per il giudice, costituisce un adeguato supporto alla valutazione della Corte, sia in ordine alla congruità dell’importo dovuto all’avvocato per la redazione dei motivi aggiunti, sia in ordine alla individuazione dello scaglione di riferimento in ipotesi di causa, come nella specie, di valore indeterminabile, sia in ordine all’applicazione dei valori medi.

A cura di Giovanni Taddei Elmi