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giurisprudenza

Sul diritto dell’attore a modificare la propria domanda (Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27566)

Con la sentenza in commento, la sezione terza della Suprema Corte ha modo di soffermarsi sull’innovativo principio portato da una recente pronuncia delle sue Sezioni Unite, in merito alla modificazione della domanda che coinvolga petitum, causa petendi o entrambi.
Gli Ermellini compiono con questo arresto una importante attività di specificazione ed analisi del principio enunciato dalla nota sentenza resa a Sezioni Unite nel 2015 (la n. 12310), generalmente massimato nel senso che “la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”.
In tale prospettiva, sottolinea la sezione terza, deve essere riconosciuto il diritto di modificare la propria domanda da parte dell’attore, che ritiene tale intervento più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio, purché lo si eserciti entro la fase iniziale del giudizio di primo grado, definita dall’art. 183 c.p.c., quando la trattazione della causa non é ancora iniziata.

A cura di Lapo Mariani