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giurisprudenza

Sul diritto dell’avvocato al compenso in caso di procura alle liti nulla (Cass., Sez. II, Ord., 6 ottobre 2023, n. 28204)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione evidenzia la fondamentale distinzione tra procura alle liti e contratto di mandato.
Afferma quindi che la procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il mandato costituisce il negozio bilaterale (cd contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato di svolgere la sua attività professionale in favore della parte.
La Suprema Corte precisa poi che per la conclusione del contratto di patrocinio non è indispensabile il rilascio della procura alle liti, dal momento che quest’ultima è richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale.
Inoltre la procura alle liti è solo indice presuntivo della sussistenza tra le parti di un autonomo rapporto di patrocinio, con la conseguenza che alla medesima non si può attribuire in sé l’esistenza del contratto di mandato.
Ne deriva, come nel caso affrontato nell’ordinanza in commento, che qualora emerga chiaramente che l’incarico per la difesa è stato conferito e che l’attività in giudizio è stata svolta, il legale ha diritto a percepire il compenso per l’attività professionale svolta indipendentemente dall’eventuale nullità della procura alle liti.

A cura di Silvia Ammannati