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giurisprudenza

Sul domicilio digitale (Cass., Sez. VI, Ord., 24 marzo 2021, n. 8262)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione si occupa del domicilio digitale e ribadisce che, a seguito della sua introduzione, le notificazioni indirizzate alla parte che ne possiede uno o che comunque ne indica uno nell’ambito di un processo civile devono essere eseguite con preferenza presso di esso.
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte richiama poi, condividendoli e mostrando di voler dare loro continuità, alcuni suoi precedenti proprio in tema di domicilio digitale.
E così la Suprema Corte richiama quei suoi precedenti che, in materia di notificazioni al difensore, affermano che, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’atto di appello deve essere eseguita all’indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, anche se esso non è stato indicato negli atti dal difensore medesimo. Con la conseguenza che è nulla la notificazione che è stata effettuata – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non è accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. 8 giugno 2018 n. 14914; Cass. 23 maggio 2019 n. 14140; Cass. 18 gennaio 2019 n. 1411, non massimata).
La Suprema Corte richiama poi il precedente secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, anche dopo l’introduzione del domicilio digitale resta valida la notificazione effettuata – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, nel caso in cui il destinatario ha scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (Cass. 29 gennaio 2020 n. 1982).
Viene condiviso altresì il precedente secondo cui qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, ha indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Con la conseguenza della inidoneità della notificazione della sentenza d’appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 1 giugno 2020 n. 10355).
Come è evidente il presupposto di fondo è rappresentato dalla prevalenza del domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, a meno che l’interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario (come, ad esempio, nel caso della cd. “casella piena”: Cass.11 febbraio 2020 n. 3164).

A cura di Silvia Ammannati