Nell’ ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce:
– che il limite massimo per le spese, competenze ed onorari , che l’art. 91, comma 4, c.p.c. fissa nel valore della domanda, vale soltanto per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, e non per l’appello;
– che non è ammessa la liquidazione unitaria delle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.
A cura di Silvia Ammannati