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giurisprudenza

Sul limite di valore fissato dall’art. 91, comma 4, c.p.c. e sulla liquidazione unitaria delle spese di lite (Cass., Sez. VI, Ord., 6 dicembre 2017, n. 29145)

Nell’ ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce:
– che il limite massimo per le spese, competenze ed onorari , che l’art. 91, comma 4, c.p.c. fissa nel valore della domanda, vale soltanto per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, e non per l’appello;
– che non è ammessa la liquidazione unitaria delle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.

A cura di Silvia Ammannati