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giurisprudenza

Sul potere del Giudice di sollecitare un percorso volontario di mediazione (Trib. Milano, Sez. IX, Ord.,15 luglio 2015)

Il caso affrontato nella sentenza in commento ha ad oggetto l’azione volta alla caducazione del vincolo del matrimonio celebrato tra l’attore (di anni 94) e la convenuta (di anni 59).
E’ evidente che trattasi azione avente ad oggetto diritti indisponibili e, quindi, sottratta all’applicazione dell’istituto della mediazione civile di cui al D.Lgs. 28/2010 (art. 2, comma 1).
Il giudice investito della controversia, tuttavia, osserva che la presenza nel procedimento civile del diritto indisponibile (nel caso di specie caducazione del vincolo matrimoniale) non esclude la copresenza, nel medesimo procedimento, di diritti disponibili e quindi negoziabili e che, per la parte del procedimento in cui imperano interessi disponibili, la mediazione civile, come già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 luglio 2013, n. 17781), è suscettibile di trovare applicazione.
Evidenzia ancora il giudice investito della controversia che l’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può poi ben essere suscettibile di spengere l’interesse delle parti per la procedura giudiziale. A tale riguardo lo stesso giudicante rileva che il soggetto predicante l’interesse morale sovrastante ogni altra pretesa (cioè il marito) nel frattempo era deceduto e che gli eredi del marito e la moglie superstite avevano lasciato emergere che l’effettivo interesse nel conflitto era un interesse squisitamente patrimoniale avente ad oggetto il patrimonio del de cuius, composto di beni mobili, quote societarie e beni immobili sparsi in diversi Stati.
Conclude quindi il giudice stimando che una soluzione opportuna potrebbe essere quella di un accordo bonario in merito alla divisione del patrimonio del defunto.
Non dispone però la mediazione ex officio a norma dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, quanto piuttosto invita le parti alla mediazione, lasciandole libere di aderire o meno all’invito.
In altre parole il giudice non fa altro che esercitare i suoi normali poteri di governance giudiziale, sollecitando una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione.
A cura di Silvia Ammannati