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giurisprudenza

Sul rapporto tra obbligo di rendiconto e mandato ad litem (Cass., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9264)

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’obbligo del rendiconto di un mandatario.
Nel caso in esame, un Avvocato, veniva, prima facie, convenuto in giudizio da un società, che gli aveva conferito mandato per la riscossione di alcuni crediti, sull’assunto che lo stesso professionista non avesse mai dato notizie sull’esito delle posizioni; veniva pertanto, giudizialmente richiesto l’ordine del rendiconto al fine di verificare se nella sua condotta professionale vi fossero degli inadempimenti tali da giustificare un risarcimento dei danni alla società sua assistita.
Il legale, costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva il rigetto delle domande attoree provando: 1) di aver sempre informato il legale rappresentante della società dell’andamento delle pratiche, 2) di aver provveduto, a seguito della revoca del mandato di tutte le posizioni, sia personali del legale rappresentante che di quelle della società, a depositare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati tutte le pratiche e i relativi documenti, avvertendo contemporaneamente sia il legale rappresentante che il nuovo legale.
La Corte di Appello, investita del riesame respingeva le domande presentate dalla società, confermando il giudizio di primo grado e condannando la stessa società appellante al pagamento delle spese di causa.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione dalla società cui resisteva con controricorso l’avvocato.
Nel prendere in esame tale ricorso la Corte di Cassazione nelle pieghe delle sue motivazioni tra l’altro, ha ritenuto che non ci fosse obbligo per il legale “ di fare il rendiconto perché una volta revocato o dismesso l’incarico l’avvocato non ha alcun obbligo di fare il rendiconto”.

A cura di Walter Sardella