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giurisprudenza

Sul recesso senza giusta causa da parte dell’avvocato dal contratto di mandato (Cass., Sez. VI, Ord., 24 novembre 2021, n. 36531)

Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione affronta il tema del recesso dal mandato professionale da parte dell’avvocato.
Nell’affrontare questo tema la Suprema Corte tralascia la disciplina speciale prevista per l’avvocato (art. 14, comma 1, Legge Professionale secondo cui l’avvocato ha sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente) e fa riferimento unicamente all’art. 2237 c.c. in tema di professioni intellettuali, che esige la giusta causa per il prestatore d’opera che intenda legittimamente recedere dal contratto.
Secondo la Cassazione il recesso del professionista, nel caso di specie dell’avvocato, senza giusta causa non incide sull’effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, che si verifica in ogni caso, ma si ripercuote sulla possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento del danno e sul diritto di rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l’illegittima cessazione del rapporto contrattuale.

A cura di Silvia Ammannati