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giurisprudenza

Sull’affidamento diretto di un incarico di consulenza legale da parte di un ente pubblico (Cons. Stato Sez. V, 28 maggio 2010, n. 3405)

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui un ente pubblico, che voglia avvalersi della consulenza legale di un libero professionista, può affidare il relativo incarico solo attraverso lo svolgimento di una procedura selettiva pubblica, volta ad individuare il candidato più idoneo.
Nell’esprimere questo orientamento, il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del Tar Toscana, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un avvocato per l’annullamento della delibera con cui un Consorzio di bonifica toscano, mediante affidamento diretto, aveva dato un incarico di consulenza legale ad un altro professionista.
Secondo il ricorrente, la delibera impugnata, della quale egli era venuto a conoscenza consultando il sito internet del Consorzio, era da ritenersi illegittima, sia perché in contrasto con le norme regolamentari dello stesso Consorzio in materia di affidamento di incarichi professionali, sia perché in violazione del principio, affermato dai giudici amministrativi e contabili, in forza del quale l’affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla p.a. non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata.
Queste censure, nuovamente sollevate in sede di appello, sono state accolte dal giudice amministrativo di secondo grado, il quale ha così disposto l’annullamento della delibera di affidamento dell’incarico impugnata con il ricorso introduttivo: infatti, ha osservato il Consiglio di Stato, nonostante che il Regolamento consortile ammettesse, all’art. 6, l’affidamento diretto di incarichi di particolare rilevanza, tale disciplina avrebbe tuttavia avuto carattere eccezionale rispetto al criterio generale, sancito dai precedenti articoli del Regolamento, in forza del quale l’affidamento di incarichi professionali avrebbe presupposto lo svolgimento di una selezione pubblica; poiché l’incarico di consulenza legale non poteva ritenersi di particolare rilevanza (del resto, nella stessa delibera impugnata si precisava che l’incarico non era finalizzato alla cura di una speciale e rilevante esigenza dell’Ente ma solo a supportarne lo svolgimento delle ordinarie attività), nel caso di specie non avrebbe trovato applicazione la norma eccezionale di cui all’art. 6; ne conseguiva la necessità di affidare detto incarico di consulenza secondo le modalità previste dalla regola generale, che imponeva il preventivo svolgimento di una pubblica selezione.

A cura di Andrea De Capua