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giurisprudenza

Sulla applicazione delle garanzie speciali nel caso di perquisizioni negli uffici degli avvocati anche a coloro che esercitano la propria attività in modo occasionale (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 43757/05)

Il ricorrente è un avvocato iscritto all’albo portoghese il quale occasionalmente esercita la professione anche in Francia. Nel 2005, nell’ambito di un’investigazione, che non riguardava lui in maniera diretta, è stata perquisita la sua casa francese e gli sono stati sequestrati alcuni oggetti nonostante Egli avesse fatto presente la sua qualifica di avvocato, e avesse provato, attraverso l’esibizione di alcuni documenti, che l’abitazione sotto perquisizione fungeva da studio quando si trovava in Francia, circostanza per la cui dovevano essere rispettate le speciali cautele previste dalla legge francese in materia. Il legale è ricorso alle autorità nazionali per sentir dichiarare l’illegittimità della perquisizione in quanto lesiva del diritto al segreto professionale ma senza esiti positivi. Successivamente ha presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando la violazione dell’articolo 8 della Convenzione che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, al cui interno è ricompresa anche la tutela del proprio domicilio.
La Corte Europea, accettato il ricorso, ha effettuato un giudizio di proporzionalità tra la violazione del diritto ex art. 8 Cedu e la necessità di prevenire un crimine, e nel caso di specie ha deciso che l’azione posta in essere dalle autorità francesi era illegittima in quanto il ricorrente non era coinvolto nei fatti, nè gli era stato contestato alcunquè.
La Corte è giunta alla conclusione che le garanzie poste a beneficio degli avvocati – che devono consistere in misure idonee a tutelare il diritto alla riservatezza e la relazione di fiducia che sussiste tra cliente e legale e che ogni Stato deve prevedere espressamente – devono essere applicate anche a coloro che esercitano nel Paese Eu anche occasionalmente, in quanto il diverso trattamento tra Questi e coloro che esercitano la professione a titolo principale non ha ragione di essere sulla base del disposto dall’art. 8 CEDU. Grazie a tale decisione, anche se gli Stati membri non adegueranno la loro legislazione in via espressa, le autorità dovranno estendere i benefici anche a coloro che esercitano la professione occasionalmente per non incorrere nella violazione dell’articolo prima richiamato. (Traduzione di Lapo Mariani)

A cura di Marta Ottanelli