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giurisprudenza

Sulla condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. III, Ord., 27 febbraio 2019, n. 5725)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione afferma che qualora le censure contenute nel ricorso siano, come il caso in esame, in parte inammissibili perché tendenti ad ottenere rivalutazioni di merito della controversia ed in parte manifestamente infondate, ben può trovare applicazione l’istituto della condanna per lite temeraria di cui all’art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Tale istituto, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 1 e comma 2 c.p.c. e con queste cumulabile, avente la funzione di contenere l’abuso dello strumento processuale.
L’ordinamento infatti, da un lato, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti, dall’altro, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie.

A cura di Silvia Ammannati