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giurisprudenza

Sulla conservazione dei fascicoli e sulla loro trasmissione al giudice dell’impugnazione (Cass., Sez. III, Ord., 24 marzo 2023, n. 8506)

L’ordinanza in esame prende le mosse dal ricorso promosso avverso una sentenza del giudice d’appello che aveva rigettato il gravame sulla base di una motivazione così riassumibile:
1) le parti, “nonostante l’esplicito invito” del giudice d’appello, non avevano allegato il verbale del giudizio di primo grado;
2) la mancanza dei verbali rendeva impossibile vagliare la fondatezza del gravame e tale mancanza era “addebitabile alle parti medesime”.
La Cassazione, investita della questione, cassa tale sentenza affermando che la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell’impugnazione è un obbligo dell’amministrazione giudiziaria e che tale obbligo non è delegabile alle parti. Pertanto le carenze organizzative degli uffici giudiziari, così come gli errori dei funzionari ad essi addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo.
Aggiunge la Corte di Cassazione che, in mancanza del fascicolo di primo grado, il giudice di secondo grado può decidere il gravame solo in un caso, e cioè quando gli atti contenuti in quel fascicolo non sono pertinenti rispetto ai motivi di gravame; ipotesi, nel caso di specie, non configurabile.

A cura di Silvia Ammannati