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giurisprudenza

Sulla cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale (Cass., Sez. II, 26 luglio 2019, n. 20385)

Nella sentenza in commento viene affrontata la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale.
Orbene, l’art. 76, comma 2, D.P.R. 115/2002, dispone che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.”
Il medesimo articolo, tuttavia, al comma 4 prevede che “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c. – che non ha ad oggetto diritti della personalità – rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
La Suprema Corte di Cassazione, chiamata in precedenza a stabilire nell’ambito di una separazione giudiziale se il reddito del coniuge istante doveva essere cumulato con quello dei figli conviventi, aveva affermato che nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto; tale conflitto non è invece predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione riprende quanto statuito in precedenza circa la sussistenza di un conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, affermando però altresì che interessi confliggenti tra coniugi sussistono non solo nell’ambito dei procedimenti contenziosi di separazione giudiziale, bensì anche nel procedimento di separazione su base concordata.
L’esclusione del cumulo, pertanto, non deve essere limitata al solo procedimento contenzioso di separazione giudiziale, ma vale anche per il procedimento di separazione su base concordata.
La circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale non comporta l’assenza di interessi confliggenti tra gli stessi.
Quindi i redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale non sono cumulabili.

A cura di Silvia Ammannati