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giurisprudenza

Sulla giurisdizione e competenza del CNF per i ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari degli avvocati. La terzietà del CNF (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2021, n. 17334)

La sentenza in esame trae origine dalla irrogazione, nei confronti di un avvocato, da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Milano, di una sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi.

La sanzione era stata oggetto di ricorso dinanzi al C.N.F.; il ricorso in questione era stato respinto con sentenza.

Avverso quest’ultima sentenza l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, tra cui – per quanto qui di interesse – la contestazione di inesistenza per nullità assoluta della sentenza per “difetto di giurisdizione o incompetenza assoluta del Consiglio nazionale forense, che non è un giudice indipendente ed imparziale, come invece deve essere garantito ai sensi dell’art. 6 Cedu, in quanto composto da avvocati e non da giudici, né indipendente dall’esecutivo, perché si trova presso il Ministero della giustizia, non rilevando che le funzioni di p.m. siano svolte da magistrato delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione; inoltre, il C.N.F. non ha compiuto un’istruttoria, ascoltato la ricorrente o un teste a discarico, ed ha erroneamente affermato che il consiglio distrettuale di disciplina è organo amministrativo e non giurisdizionale”.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato come “la tesi della inesistenza o nullità della pronuncia impugnata per il preteso difetto di imparzialità del consiglio distrettuale di disciplina e del C.N.F. sia manifestamente infondata in diritto.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito, richiamando propri precedenti in termini, che “quanto ai C.D.D., questa Corte ha già chiarito che essi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, anche quando operano in materia disciplinare, donde il richiamo agli artt. 24, 102 e 111 Cost. non è pertinente (…); la terzietà ed imparzialità caratterizza anche i consigli distrettuali di disciplina, nonostante la loro natura amministrativa (…)”.

Nello specifico, con riferimento alla natura del C.N.F., nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione rileva (anche tramite richiamo a pronunzie della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite) che quella del C.N.F. è una giurisdizione speciale, a cui sono legittimamente devolute le controversie in materia di sanzioni disciplinari, in quanto manifestamente non in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 Cost. e “trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della carta fondamentale; le norme che lo concernono, nel disciplinare la nomina dei componenti dello stesso ed il procedimento che innanzi ad esso si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M., il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa e all’indipendenza del giudice, che consiste nella autonoma potestà decisionale non condizionata da interferenze, dirette o indirette, di qualsiasi provenienza: ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F., quale giudice terzo, è coperta dall’art. 108, comma 2, e dall’art. 111, comma 2, Cost.”.

In forza di questi rilievi (nonché di altre statuizioni riportate in motivazione, anche in ordine alla terzietà dei consigli distrettuali di disciplina), le Sezioni Unite hanno rigettato la censura in ordine alla asserità inesistenza / nullità assoluta della sentenza del C.N.F. per non-terzietà del giudice e non-imparzialità dei giudizi, affermando conclusivamente che “il preteso difetto di terzietà, dunque non sussiste, posto che innanzi al C.N.F., dove non si verifica nessuna violazione dell’art. 111 Cost., sotto il profilo del difetto di terzietà, in quanto le norme che disciplinano la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine offrono sufficienti garanzie con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi, né rilevando la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative”.

A cura di Giulio Carano