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giurisprudenza

Sulla inefficacia della nomina del difensore e l’elezione di domicilio nel corpo dell’istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti (Cass., Sez. II Pen., 6 novembre 2009, n. 530)

La presente decisione non mancherà certamente di suscitare dubbi e perplessità.
Nel caso in esame infatti il ricorso è basato sul seguente fatto: un collega si avvicendava ad un altro in corso di causa, provvedendo a formalizzare la propria nomina ed il diverso domicilio eletto nel corpo di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Accadeva così che la Corte di Appello di Napoli non si accorgeva delle nuove nomina ed elezione di domicilio, nulla notificando al diverso difensore ed inviando la citazione a giudizio all’imputato però all’indirizzo di residenza (diverso da quello indicato in un secondo momento).
La seconda sezione, cui viene devoluta la decisione, rigetta ogni questione in merito.
La Cassazione in primo luogo riconosce come, per pregressa giurisprudenza di legittimità, l’elezione di domicilio possa sì essere espressa in atto avente finalità diverse, ma sostiene altresì che una manifestazione di volontà con effetti così rilevanti non possa essere contenuta (leggi: “nascosta, occultata”, come viene poi testualmente specificato tra le righe della motivazione) nel corpo di un atto diverso, senza la necessaria evidenza autonoma con un’apposizione separata, ad esempio in calce all’atto stesso.