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giurisprudenza

Sulla legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (Cass., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24253)

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte torna ad occuparsi dei presupposti per introdurre il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

In un caso di decreto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., i Giudici di prime e seconde cure ammettevano l’opposizione ex art. 650 c.p.c. (ed accoglievano la domanda) avendo riscontrato una irregolarità nella notifica del titolo (in particolare, la notifica dell’ingiunzione avrebbe dovuto essere compiuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. poiché l’art. 143 c.p.c. postula una irreperibilità oggettiva e non meramente temporanea, che difettava nel caso di specie).

A fronte di ciò, tuttavia, su ricorso del creditore ingiungente, la Suprema Corte cassa la decisione poiché assunta dal giudice di secondo grado senza che il debitore avesse dimostrato che, in esito all’irregolarità della notifica, sussistesse l’ulteriore presupposto di fatto della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.

Infatti, secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

A cura di Alessandro Marchini