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giurisprudenza

Sulla liquidazione dei compensi all’avvocato (Cass. Sez. III, 3 giugno 2021, n. 15443)

L’ordinanza in commento affronta il tema della liquidazione del compenso all’avvocato.
In particolare la suddetta ordinanza, nel richiamare il DM 55/2014 recante i parametri medi per i compensi degli avvocati, ribadisce che il giudice può discostarsi da essi purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1, di tale decreto.
Il giudice può quindi discostarsi dai parametri.
Tale possibilità però può essere esercitata solo in presenza di una specifica ed adeguata motivazione che va evidentemente illustrata: il giudice deve indicare il sistema di liquidazione adottato e quindi la tariffa applicata alle varie prestazioni svolte dall’avvocato, non potendo limitarsi ad una determinazione globale dei compensi senza indicare le ragioni della decurtazione rispetto all’importo risultante dall’applicazione dei parametri.

A cura di Silvia Ammannati