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giurisprudenza

Sulla liquidazione delle sole competenze giudiziali di colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 24723)

L’attività per la quale è prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusivamente quella giudiziale, dovendosi ritenere tale l’attività processuale ed eventualmente quella stragiudiziale che, in quanto strettamente dipendente dal mandato alla difesa, va considerata strumentale o complementare alle prestazioni giudiziali (quale l’attività di assistenza svolta dal difensore per la transazione di una controversia).

Secondo la Corte, le norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, in particolare gli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002, non lasciano dubbi sul fatto che l’onere posto a carico dello Stato (e, quindi, della collettività) è giustificato solo in quanto preordinato ad impedire che le condizioni economiche del singolo ne limitino il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.   

Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha confermato la decisione  di rigetto del reclamo proposto da un avvocato contro il decreto del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di liquidazione delle competenze relative all’attività esclusivamente stragiudiziale svolta per una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

A cura di Andrea De Capua